martedì 6 novembre 2018

USURA SUL TASSO DI MORA: La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 27442 del 2018



La suprema Corte, finalmente si è pronunciata in modo chiaro su questo annoso problema, se considerare o meno ai fini dell' usura il tasso di mora.
La Corte di Cassazione,  ritiene fondato il motivo di ricorso presentato dall’originario attore e, specifica che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello previsto dall’art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, devono essere qualificati ipso iure come usurari.
L’articolo 2 della L. n. 108/1996 vieta la pattuizione di interessi eccedenti la misura massima ivi prevista e si applica sia agli interessi corrispettivi, previsti dall’art. 1282 c.c., che agli interessi moratori, disciplinati dall’art. 1224 c.c.
Né l’art. 644 c.p., né il quarto comma dell’art. 2 della l. n. 108 del 1996, né tanto meno il primo comma dell’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, nel vietare la pattuizione di interessi usurai distinguono tra i vari tipi di interessi. Dato che gli interessi possono essere pattuiti sia a titolo di corrispettivo della cessione di un capitale, sia a titolo della remunerazione di una prestazione a pagamento differito, sia a titolo di mora, la previsione in base alla quale il giudizio di usurarietà può riguardare gli interessi pattuiti a qualsiasi titolo, rende evidente che per la lettere della legge anche gli interessi di mora restano soggetti alle norme antiusura.
Secondo l’interpretazione sistematica gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori sono entrambi soggetti al divieto di interessi usurai, in quanto entrami rappresentato la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto.
Quindi, tanto gli interessi corrispettivi che quelli moratori ristorano il differimento nel tempo del godimento di un capitale.
Gli interessi convenzionali moratori, secondo la ratio legis non sfuggono nemmeno alle previsioni della l. n. 108 del 1996.
La legge in questione ha introdotto un criterio oggettivo al fine di tutelare le vittime dell’usura e l’interesse pubblico all’ordinario e corretto svolgimento delle attività economiche.
Pertanto, escludere dall’applicabilità di detta legge il patto di interesse convenzionali moratori da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita, dall’altro condurrebbe al risultato che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento.a Banca d’Italia in una circolare del 2013 aveva ammesso in maniera esplicita che:
“In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”.
La sentenza in commento inoltre ha specificato che le parti possono decidere di avvalersi o meno della facoltà di derogare al saggio legale previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, e nel caso in cui non vi deroghino, il saggi di mora sarà quello previsto da tale ultima norma. Invece se vi derogano, il patto di interessi moratori non sarà più disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2002, ma dall’art. 2 della L. n. 108/96.
Da ultimo si deve rammentare che il principio per cui le norme antiusura trovano applicazione anche per quanto concerne gli interessi moratori è stato ribadito dalle seguenti sentenze di Cassazione: n. 14899/2000; n. 8442/2002; n. 5324/2003; n. 10032/2004; n. 1748/2011; n. 9896/2008; n. 5598/2017; n. 23192/2017.
Deve essere espresso il seguente principio di diritto:
È nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. 7.3.1996, n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”.

giovedì 19 luglio 2018

LA PATTUIZIONE DI UN TASSO DI MORA SUPERIORE AL TASSO SOGLIA, CONFIGURA IL REATO DI USURA -CORTE DI APPELLO DI BARI, SENT. N. 990 2018 DEL 27 APRILE 2018, EST. DIBISCEGLIA


Qualora sia stipulato un contratto di finanziamento con pattuizione del tasso di mora superiore al tasso soglia alla data di stipula, si creano i presupposti per applicazione dell’art. 1815 del c.c. con conseguente conversione del mutuo da oneroso a gratuito.
La Corte ritiene che la nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia, travolga anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi, determinando la gratuità del mutuo.
Siffatto orientamento giurisprudenziale, si basa sulla considerazione che il ritardo colpevole in ogni caso non può giustificare un’obbligazione eccessivamente onerosa, nonché contraria al principio di legge generale disposto dalla legge 108 del 1996, la quale tende a considerare una copertura completa dell’usura, estesa per altro a tutti i costi legati all’operazione del credito qualunque sia la natura di tali costi (dai procrastinati, ai ricorrenti, agli occasionali).
La Corte d’appello non intende ignorare il tenore letterale dell’art. 644 del codice penale nella parte in cui si afferma che “per la determinazione dell’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse”. Si aggiunga che anche la legge di interpretazione autentica dell’art. 644 del codice penale, la n. 24/2001, dispone che si intendono usurari gli interessi a qualsiasi titolo promossi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In base a tali disposizioni legislative è necessario ritenere che gli interessi di mora, debbano essere soggetti al rispetto delle soglie di usura.
Sul punto infatti anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa con la sentenza della Corte di Cassazione , sez. 6, ord. n. 5598 del 06/03/2017, nella quale viene espresso il principio secondo il quale nel mutuo, il contratto che preveda una pattuizione degli interessi moratori superiori al tasso soglia determina la nullità tanto degli interessi corrispettivi tanto dei moratori.

sabato 23 giugno 2018

Usura: le Sezioni Unite sulla commissione di massimo scoperto

Emanata la sentenza della Cassazione che stabilisce la rilevanza della CMS prima dell'entrata in vigore dell'art. 2-bis d.l. n. 185/2008 ai fini del superamento del tasso soglia dell'usura

I giudici supremi, con la  sentenza numero 16303/2018  hanno affermato che, con riferimento ai rapporti svoltisi prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione, la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta va eseguita comparando, separatamente, il tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto con il tasso soglia e la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata con la CMS soglia, da calcolare aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge numero 108/1196. Fatta questa operazione, per le Sezioni Unite, va poi compensato l'importo della eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto in concreto praticata con quello della commissione di massimo scoperto rientrante nella soglia, con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato e che è pari alla differenza tra l'importo rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi praticati concretamente.

sabato 14 aprile 2018

Gli strumenti per risolvere il sovraindebitamento.



La legge del 2012 consente ai debitori di accordarsi con i creditori per dilazionare il pagamento del debito. Ciò è possibile attraverso tre procedure 
Con la crisi economica il fenomeno del sovraindebitamento di imprese e operatori commerciali e privati è diventato argomento quotidiano, giungendo a far parlare di sé in situazioni persino disperate in cui molti imprenditori, o anche semplici consumatori, non potendo far fronte ai debiti, sono giunti persino a togliersi la vita. Per tale ragione spesso la legge in questione è stata ribattezzata dalla stampa come “salva suicidi”. La finalità della legge in commento è quella di porre rimedio alle situazioni disovraindebitamento: il debitore non soggetto a fallimento, infatti, può concludere un accordo con i creditori nell’ambito di una procedura denominata «Composizione della crisi da sovraindebitamento», che soddisfa i creditori senza trascurare i bisogni della famiglia del debitore e delle sue reali capacità di pagamento. La legge in questione ,prevede in realtà tre diverse procedure:
  • l’accordo del debitore.
  • la liquidazione dei beni.
  • il piano del consumatore.
Per maggiori informazioni è possibile fissare un appuntamento con l' Avv. Luigi Quintieri, compositore della crisi da sovraindebitamento, con titolo rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritto presso l' Organismo di Composizione della Crisi di Crotone.

venerdì 6 aprile 2018

Nuovo art.570 c.p. in materia di assegni separazione e divorzio


Da oggi entra in vigore il nuovo articolo 570-bis c.p. che prevede una nuova e specifica fattispecie di reato. Infatti il coniuge, "che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli", sarà punito con una multa fino ad € 1.032 e con la reclusione in carcere fino ad un anno.
Questa nuova previsione normativa va a sostituire l'art. 12-sexies della L. n. 898/1970 (cd. Legge sul divorzio) e l'art. 3 della L. n. 54/2006