giovedì 17 dicembre 2020

 


L' Avv. Luigi Quintieri, viene nominato :Componente Comitato scientifico Diritto Creativo, presieduto dalla Prof. Elena Quarta docente della Scuola Superiore della Magistratura.

link: diritto creativo. it

giovedì 3 dicembre 2020

04 Dicembre ore 16 - Seminario di diritto bancario


 

giovedì 12 novembre 2020

WEBINAR USURA ED INTERESSI DI MORA



WEBINAR  PROMOSSO DA SINERGIA SRL IN TEMA DI USURA E TASSO DI MORA ALLA LUCE DELLA SENT. 19597/2020: RELATORE AVV. LUIGI QUINTIERI



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INFO                                                                                                             EXPARTEDEBITORIS


martedì 22 settembre 2020

Usura e interessi di mora: la decisione delle Sezioni Unite

 In data 18.9.2020 è stata depositata la attesissima sentenza delle Sezioni Unite    ce Sezioni Unite enunciano infine i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ.:

«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"».

«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».

«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».

«Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento».

«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.».

«L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».

Ma il paradosso di questa lettura  sta nel  fatto che ancora una volta la Suprema Corte sembra  dire e non dire.   Se vanno valutati gli interessi moratori alla stregua del Tasso soglia nella sua conseguenza pratica andrebbe applicato  andrebbe applicata la sanzione dell'art. 1815 c.c.  Invece cosa riferiscono gli Ermellini

1) Ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Allora ci si chiede l'art. 644 c.p. laddove parli di dare o promettere  cosa intende dire e la naturale conseguenza della violazione della  Legge antiusura dettata dall'art. 1815 c.c. come  mai non può trovare applicazione se si rileva usura sulla promessa.

2)   Ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.

3)   Il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.


mercoledì 24 giugno 2020

Ultimi orientamenti in tema di conto corrente con linea di credito

Interessante sentenza 11 maggio 2020, n. 347Nel rapporto di conto corrente, in mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000 e non sono dovute neanche le C.M.S.
del Tribunale di Parma, 
In punto di prescrizione l'eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata poiché l'apertura di credito, ovvero l'affidamento è stato legalizzato di fatto; la Banca, infatti, negli anni, applicava le commissioni di "massimo scoperto" legittimando, quindi, un vero e proprio affidamento bancario di fatto.

giovedì 7 maggio 2020

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER COVID


   Con votazione finale del 24 aprile la Camera dei Deputati ha approvato, con modificazioni, il decreto legge “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”). Tra le misure a tutela dei debitori in difficoltà e dell’abitazione principale, è stata prevista la sospensione per sei mesi delle procedure esecutive immobiliari ex art. 54 ter.
  La sospensione dovrebbe avvenire in automatico ma io consiglierei di inviare un'istanza al Giudice dell' Esecuzione, in considerazione del fatto che andrebbe anche evidenziato lo stesso concetto di abitazione principale che ai sensi dell' art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 si intende  quella, nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente .

In caso di necessità i nostri uffici sono aperti.