Emanata la sentenza della Cassazione che stabilisce la rilevanza della CMS prima dell'entrata in vigore dell'art. 2-bis d.l. n. 185/2008 ai fini del superamento del tasso soglia dell'usura
I giudici supremi, con la sentenza numero 16303/2018 hanno affermato che, con riferimento ai rapporti svoltisi prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione, la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta va eseguita comparando, separatamente, il tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto con il tasso soglia e la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata con la CMS soglia, da calcolare aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge numero 108/1196. Fatta questa operazione, per le Sezioni Unite, va poi compensato l'importo della eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto in concreto praticata con quello della commissione di massimo scoperto rientrante nella soglia, con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato e che è pari alla differenza tra l'importo rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi praticati concretamente.
I giudici supremi, con la sentenza numero 16303/2018 hanno affermato che, con riferimento ai rapporti svoltisi prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione, la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta va eseguita comparando, separatamente, il tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto con il tasso soglia e la commissione di massimo scoperto eventualmente applicata con la CMS soglia, da calcolare aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge numero 108/1196. Fatta questa operazione, per le Sezioni Unite, va poi compensato l'importo della eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto in concreto praticata con quello della commissione di massimo scoperto rientrante nella soglia, con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato e che è pari alla differenza tra l'importo rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi praticati concretamente.
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