mercoledì 28 ottobre 2015

Con  la legge del 07/03/1996 n. 108, il legislatore emana la norma  specifica  per la rilevazione
Detto limite veniva stabilito, fino al secondo trimestre 2011, “nel tasso medio, risultante dall’ultima rivelazione pubblica nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà” (dall’art. 2 comma quarto Legge 108/96).
Dal terzo trimestre 2011 il limite viene stabilito  “nel tasso medio, risultante dall’ultima rivelazione pubblica nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto più quattro punti percentuali” (art. 2 comma quarto Legge 108/96 modificato da D. Leg. 70/2011 convertito con modifiche nella Legge 106/2011).
Questo tasso limite viene chiamato “tasso soglia”, il corrispettivo è usuraio quando il tasso effettivo applicato dalla banca risulta superiore al tasso soglia.
Il tasso soglia viene pubblicato su Gazzetta Ufficiale trimestralmente del Ministero del Tesoro per categoria di finanziamento (art. 2 della L. 108/96).
oggettiva dell’eventuale usura applicata dagli operatori finanziari,  modificando  sia l’art. 644 del Codice Penale  che l’art. 1815 del Codice Civile, definendo CHIARAMENTE che  “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.  – LA LEGGE, NON LA BANCA!