lunedì 12 dicembre 2016

Mutuo a tasso variabile con parametro Euribor: è nulla la determinazione del tasso?

CONTRATTO DI MUTUO A TASSO VARIABILE CON PARAMETRO EURIBOR: E’ NULLA LA DETERMINAZIONE DEL TASSO?

Importante contributo scientifico dell'amico prof. Gregorio d' Amato che invito a leggere.

SOMMARIO: 1.Cos’è il tasso Euribor. 2. L’art. 118 TUB a presidio della variazione unilaterale del tasso di interesse per i contratti a tempo indeterminato. 3. L’Euribor ed i precedenti giurisprudenziali di merito. 4. Determinazione nei contratti di mutuo dell’interesse a carattere variabile. 5. Critica alla determinazione dell’interesse variabile tramite il parametro “Euribor”. 6. Compatibilità della normativa di cui all’art. 118 del TUB con la normativa comunitaria direttiva 93/13/CE. 7. Indagine della Commissione Europea per la determinazione del tasso Euribor, quale accordo di cartello fra banche. 8. Interpretazione delle norme della direttiva 93/13/CE da parte della Corte di Giustizia Europea.

Scarica il contributo integrale.

lunedì 14 novembre 2016

Importante sentenza della Corte d' Appello di Roma sull'usura bancaria


La corte di Appello di Roma, con sentenza n°4323 del 07/07/2016, ha stabilito in modo molto preciso che Le direttive dalla Banca d’Italia non sono vincolanti, L’assoggettabilità del tasso di mora della verifica dell’usura e che Il contratto è gratuito, se in usura, secondo quanto stabilisce l’Art.1815 del c.c.
Le direttive dalla Banca d’Italia non sono vincolanti, sebbene essa si sia pronunciata in maniera sfavorevole circa il tasso di mora.  Le sue direttive e pareri non hanno natura vincolante in materia e, quindi, costituiscono solo una metodologia di riferimento.
Il CTU nominato dal Giudice  ha evidenziato che, mentre il tasso di interesse pattuito per la restituzione della somma era pari al 7,95%, per gli interessi moratori era stato pattuito un tasso dell’11,95% e quindi superiore alla soglia applicabile ai sensi della Legge 108/96.
Questa tesi è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che il tasso soglia riguardi anche gli interessi moratori in base al riferimento contenuto nell’art. I comma I dl n. 394/00 “agli interessi a qualunque titolo convenuti”. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’Art. 644 c.p. e dell’Art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora.
In conclusione, l’Art. 1815 prevede la conversione forzosa del mutuo da usurario in un mutuo gratuito. Infatti in caso di interessi usurari, la clausola è nulla e dunque non sono dovuti interessi ma solo il capitale prestato dal mutuante.
Nello specifico, con riferimento alla sentenza in oggetto, il Giudice ha considerato il debito residuo del cliente la sola quota capitale. In tal modo, gli interessi non sono stati considerati ed il soggetto dovrà restituire solo la differenza tra il capitale ricevuto e tute le rate già pagate.

venerdì 7 ottobre 2016

Irretroattività delle norme che determinano gli interessi.

 
Cassazione civile sez. I  17 agosto 2016 n. 17150  
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l’inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell’entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch’esso cristallizzato precedentemente.
Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass. S.U. n. 24418 del 2010) e ciò anche in consonanza con quanto poi disposto anche dall’art. 120, comma 2, lett. b), del TUB nel periodo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17 bis, approvato con modifiche con la L. 8 aprile 2016, n. 49.

lunedì 25 luglio 2016

Tribunale Treviso, 30 giugno 2016


Usura in conto corrente bancario – inclusione delle c.m.s. nel computo del T.E.G.

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Inclusione delle c.m.s. nel computo del T.E.G. – Inammissibilità eccezione di prescrizione – Usurarietà addebiti in conto corrente – Nullità delle commissioni di massimo scoperto – Illegittimità dell’anatocismo per contrarietà all’art.1283 c.c.

Corte di Appello di Roma 7 Luglio 2016

Anche la Corte di Appello di Roma ha confermato l'applicabilità della disciplina antiusura in caso di superamento del tasso soglia nel solo tasso di mora.

Usurarietà originaria di mutuo – Applicabilità della disciplina antiusura nel caso di superamento della soglia nel solo tasso di mora – Sussistenza – Conseguenze della pattuizione del tasso di mora in misura superiore alla soglia – Gratuità integrale del mutuo ai sensi dell’art. 1815 secondo comma codice civile

mercoledì 22 giugno 2016

Tribunale di Prato: - Mutuo in Usura Pattizia

 

Tribunale di Prato: - Mutuo in Usura Pattizia - Il Giudice con sentenza n. 651-16 del 11-06-2016 ha precisato che il  ctu ha determinato il TEG complessivo, comprendente tutte le remunerazioni dell’operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali direcupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata ecc… Quanto alle spese per premi assicurativi ha considerato anche i premi di due polizze a copertura del rischio morte dei due mutuatari che, pur non essendo previste nel contratto, risultano connesse al credito e ne assicurano il rimborso. Questo giudice ritiene ciò corretto in ragione del collegamento negoziale tra le polizze ed il contratto di mutuo. Considerando anche gli interessi di mora per i quali il contratto prevede il calcolo "su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto”, il TEG calcolato dal ctu supera il tasso

sabato 5 marzo 2016

La negoziazione assitita da avvocati


Si è tenuto ieri sera , presso la Sala Consiliare del Comune di Roccabennarda, un convegno sulla negoziazione assistita, promosso dall’ Associazione Toghe Alto Marchesato con il patrocinio del Comune di Roccabennarda. L’evento formativo è stato accreditato ai fini della formazione obbligatoria forense dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Crotone .
Dopo un breve saluto dell’ Avv. Stefano Vona presidente dell’ Atam e del Sindaco di Roccabennarda Dott. Vincenzo Pugliese, ha condotto magistralmente i lavori : l’ Avv. Luigi Quintieri, esperto in materia di ADR,  che ha saputo, per oltre due ore tenere viva l’attenzione del vasto e qualificato pubblico.
La negoziazione assistita introdotta dal d.l. n. 132/2014 convertito nella L.162/2014 - dice l’Avv. Quintieri-  è una sorta di accordo tramite il quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni. Tale procedura che è facoltativa su tutte le materie ad esclusione di quelle vertenti su diritti indisponibili, in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, in alcuni casi risulta essere obbligatoria, pertanto, continua Quintieri il suo espletamente costituisce causa di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Le materia in cui è prevista la negoziazione assistita obbligatoria sono quelle che riguardano risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, cause in materia di trasporto e sub trasporto e le domande di pagamento di somme denaro entro € 50.000,00 a qualunque titolo.  La vera portata innovativa della norma , conclude L’Avv. Quintieri – riguarda la negoziazione assistita in materia di famiglia, dove facoltativamente i coniugi, attraverso lo strumento della negoziazione assistita, con l’assistenza dei propri avvocati, possono determinare gli accordi di separazione, modifica delle condizioni di separazione nonché cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la necessità di recarsi in tribunale, con l’abbattimento dei tempi di attesa e dei costi.

giovedì 25 febbraio 2016

Convegno sulla negoziazione assistita


lunedì 22 febbraio 2016

No decreto ingiuntivo o pignoramento se il contratto di mutuo è abusivo

 

Il giudice deve rilevare d’ufficio le clausole vessatorie ed è tenuto a bloccare l’esecuzione forzata e la vendita all’asta, in qualsiasi fase si trovi. 
Per la seconda volta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si scaglia contro i contratti di mutuo bancario contenenti clausole capestro: con una sentenza di qualche giorno fa , i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che l’eventuale presenza di clausole abusive inserite dalla banca nel contratto di finanziamento (cosiddette clausole vessatorie) deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, quindi anche in mancanza di apposita richiesta della parte mutuataria.
Non solo: l’aspetto più interessante è che tale rilevazione può avvenire in qualsiasi fase del procedimento, dall’iniziale istanza di decreto ingiuntivo alla fase ultima, quella della vendita forzata con l’asta. In buona sostanza, sono contrarie al diritto dell’Unione Europea eventuali regole interne agli Stati che pongano una preclusione oltre la quale il consumatore non può più eccepire la nullità del contratto.

Come si diceva, non è la prima volta che la Corte di Giustizia afferma il principio secondo cui l’ipoteca e l’espropriazione forzata sull’immobile del debitore debba essere bloccata in presenza di clausole vessatorie (leggi “Mutui: la Corte di Giustizia vieta espropriazioni se ci sono clausole abusive”). Ed oggi, più che mai, la sentenza assume un significato ancora più pregnante posta l’imminente attuazione della direttiva MCD (Mortgage Credit Directive) [2] che accorda alle banche una serie di prerogative, non in ultimo quella di inserire nel contratto di mutuo una clausola che obblighi il cliente a restituire l’immobile finanziato, in caso di mancato pagamento delle rate, senza bisogno di una causa e del pignoramento 
Ma procediamo con ordine.

Il nostro sistema processuale, così come quello di quasi tutti gli Stati europei, è caratterizzato da “preclusioni”: in buona sostanza, il codice di procedura fissa dei tempi limite oltre il quale determinate eccezioni possono essere sollevate. Se ciò non avviene, l’eventuale vizio si sana. Si pensi al caso della prescrizione. Se non è eccepita immediatamente dal convenuto, il giudice non può rilevarla autonomamente.
Ebbene, secondo la Corte di Giustizia queste regole non possono valere quando è in gioco l’interesse del consumatore nei rapporti con un soggetto tanto forte come la banca, soggetto che, come noto, impone i suoi contratti standard senza possibilità per il mutuatario di intervenire sul testo, modificandolo o personalizzandolo alle proprie esigenze. Sicché, posta questa ineluttabile scelta del “o così, o niente”, è necessario tutelare maggiormente il cittadino. Questo si riversa in due importanti conseguenze pratiche:

– all’atto della richiesta del decreto ingiuntivo, se di norma è sufficiente, per il creditore, la prova scritta del credito (che, per la banca, è data dal contratto di mutuo, dagli estratti conto o dal saldaconto), scaricando poi sul debitore, con l’eventuale opposizione, l’onere di sollevare eventuali contestazioni sulla validità del rapporto, la Corte di Giustizia dice che il giudice nazionale deve, già da questa fase, verificare se il contratto è in regola e non presenti clausole abusive e vessatorie (si pensi al caso di interessi anatocistici, interessi superiori a quanto disposto dalla legge, rinuncia a garanzie, ecc.). In pratica, il tribunale – per quanto la legge non lo dica espressamente – deve fare, già da questa fase e pur in assenza di una vera e propria causa (il decreto ingiuntivo è azionato solo dal creditore) un primo e generale vaglio sulla legittimità del contenuto del contratto;

– all’atto dell’esecuzione forzata, in sede cioè di pignoramento e vendita forzata, il giudice non può nascondersi dietro le regole della procedura che stabiliscano, eventualmente, la sua incompetenza a pronunciarsi su questioni relative al merito del credito: anche in questa fase processuale, infatti, il tribunale deve annullare il contratto, e quindi stoppare la vendita all’asta se riconosce che, nel merito, il contratto presenti clausole abusive e vessatorie. Tradotto in termini più semplici: non esiste un termine massimo per contestare la validità del finanziamento. Anche quando tutto sembra ormai perduto e si sta procedendo alla vendita coatta, il giudice deve poter verificare il contenuto dell’accordo e la presenza di eventuali clausole che violino i diritti dei consumatori.

Tutti, dunque, più tutelati contro i contratti capestro: se non sarà il giudice nazionale ad avere la forza e il coraggio di interrompere l’esecuzione forzata, sarà invece la Corte di Giustizia. Un’ultima spiaggia per gli indebitati che abbiano dovuto subire le imposizioni della banca.

sabato 13 febbraio 2016

Contratto di mutuo - Tasso di mora - Usura

Tribunale Padova 13 gennaio 2016 - 
                        
                                            
La clausola, contenuta nel contratto di mutuo, la quale preveda che il tasso di mora sia il tasso soglia usura arrotondato per difetto a favore del correntista, impedisce ab origine che la pattuizione possa violare la soglia dell'usura in questi termini si pronuncia il giudice padovano che stabilisce ancora che l'aumento della mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10% consente di far fronte al fatto che il tasso di mora non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali e di rendere confrontabile l'interesse di mora medio con il tasso corrispettivo medio soglia usura.