Da oggi entra in vigore il nuovo articolo 570-bis c.p. che prevede una nuova e specifica fattispecie di reato. Infatti il coniuge, "che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli", sarà punito con una multa fino ad € 1.032 e con la reclusione in carcere fino ad un anno.
Questa nuova previsione normativa va a sostituire l'art. 12-sexies della L. n. 898/1970 (cd. Legge sul divorzio) e l'art. 3 della L. n. 54/2006
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