Qualora sia stipulato un contratto di finanziamento con pattuizione del tasso di mora superiore al tasso soglia alla data di stipula, si creano i presupposti per applicazione dell’art. 1815 del c.c. con conseguente conversione del mutuo da oneroso a gratuito.
La Corte ritiene che la nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia, travolga anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi, determinando la gratuità del mutuo.
Siffatto orientamento giurisprudenziale, si basa sulla considerazione che il ritardo colpevole in ogni caso non può giustificare un’obbligazione eccessivamente onerosa, nonché contraria al principio di legge generale disposto dalla legge 108 del 1996, la quale tende a considerare una copertura completa dell’usura, estesa per altro a tutti i costi legati all’operazione del credito qualunque sia la natura di tali costi (dai procrastinati, ai ricorrenti, agli occasionali).
La Corte d’appello non intende ignorare il tenore letterale dell’art. 644 del codice penale nella parte in cui si afferma che “per la determinazione dell’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse”. Si aggiunga che anche la legge di interpretazione autentica dell’art. 644 del codice penale, la n. 24/2001, dispone che si intendono usurari gli interessi a qualsiasi titolo promossi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In base a tali disposizioni legislative è necessario ritenere che gli interessi di mora, debbano essere soggetti al rispetto delle soglie di usura.
Sul punto infatti anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa con la sentenza della Corte di Cassazione , sez. 6, ord. n. 5598 del 06/03/2017, nella quale viene espresso il principio secondo il quale nel mutuo, il contratto che preveda una pattuizione degli interessi moratori superiori al tasso soglia determina la nullità tanto degli interessi corrispettivi tanto dei moratori.
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