martedì 9 novembre 2021

03.12.2021 WEBINAR IN TEMA DI PRESCRIZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE

 

   L 'AVV. QUINTIERI RELAZIONA SUL TEMA DELLA PRESCRIZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO.




lunedì 15 marzo 2021

Convegno diritto bancario 26 Marzo Relatore Luigi Quintieri

 



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domenica 7 marzo 2021

Testo sulla rilevanza usuraria degli interessi moratori

 Edito da Revelino Editore, casa editrice leader nel settore del diritto bancario, esce in versione ebook ed in versione cartacea l' ultimo testo scritto dall' Avv. Luigi Quintieri, unitamente alla Prof.ssa Elena Quarta.




Il Volume affronta con una rappresentazione articolata, chiara e meditata: la normativa, la dottrina e gli orientamenti giurisprudenziali che riguardano la contro-versa questione sulla rilevanza, ai fini dell’usura, degli interessi moratori.

Da anni si discute dell’usurarietà degli interessi di mora, tematica molto ricorrente e che interessa una notevole parte del contenzioso pendente.

La tanto attesa Sentenza a Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020, che doveva risolvere la querelle sugli interessi moratori, si presenta, però, con molti punti discutibili, evidenziati con rigore scientifico nella presente trattazione.

L’opera nei suoi cinque capitoli, offre una chiave di lettura sistematica della disciplina degli interessi moratori e della stessa Sentenza a Sezioni Unite, alla luce delle fonti del diritto primario, della dottrina e degli altri precedenti giurisprudenziali.

Il testo si completa con una breve esposizione della giurisprudenza successiva alla pubblicazione della dibattuta sentenza, dove si intravede già, un distacco netto da alcuni dei principi di diritto esposti dalle Sezioni Unite, pertanto, si può desumere che la questione sugli interessi moratori non può, ritenersi sicuramente risolta.

L’approccio oggettivo, teso ad evitare aprioristicamente soluzioni favorevoli ad una sola delle parti, consente ad ogni lettore di ricavarne concreti spunti operativi, utili tanto nella difesa delle Banche che dello stesso cliente.

lunedì 18 gennaio 2021

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLE CESSIONARIE DEL CREDITO

 

Si sta consolidando una giurisprudenza che tende a sanzionare la legittimità attive delle società cessionarie dei crediti se manca la prova particolare della cessione del credito specifico.

Diverse sentenze recenti anche della stessa Cassazione affermano che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta