sabato 14 aprile 2018

Gli strumenti per risolvere il sovraindebitamento.



La legge del 2012 consente ai debitori di accordarsi con i creditori per dilazionare il pagamento del debito. Ciò è possibile attraverso tre procedure 
Con la crisi economica il fenomeno del sovraindebitamento di imprese e operatori commerciali e privati è diventato argomento quotidiano, giungendo a far parlare di sé in situazioni persino disperate in cui molti imprenditori, o anche semplici consumatori, non potendo far fronte ai debiti, sono giunti persino a togliersi la vita. Per tale ragione spesso la legge in questione è stata ribattezzata dalla stampa come “salva suicidi”. La finalità della legge in commento è quella di porre rimedio alle situazioni disovraindebitamento: il debitore non soggetto a fallimento, infatti, può concludere un accordo con i creditori nell’ambito di una procedura denominata «Composizione della crisi da sovraindebitamento», che soddisfa i creditori senza trascurare i bisogni della famiglia del debitore e delle sue reali capacità di pagamento. La legge in questione ,prevede in realtà tre diverse procedure:
  • l’accordo del debitore.
  • la liquidazione dei beni.
  • il piano del consumatore.
Per maggiori informazioni è possibile fissare un appuntamento con l' Avv. Luigi Quintieri, compositore della crisi da sovraindebitamento, con titolo rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritto presso l' Organismo di Composizione della Crisi di Crotone.

venerdì 6 aprile 2018

Nuovo art.570 c.p. in materia di assegni separazione e divorzio


Da oggi entra in vigore il nuovo articolo 570-bis c.p. che prevede una nuova e specifica fattispecie di reato. Infatti il coniuge, "che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli", sarà punito con una multa fino ad € 1.032 e con la reclusione in carcere fino ad un anno.
Questa nuova previsione normativa va a sostituire l'art. 12-sexies della L. n. 898/1970 (cd. Legge sul divorzio) e l'art. 3 della L. n. 54/2006