La corte di Appello di Roma, con sentenza n°4323 del 07/07/2016, ha stabilito in modo molto preciso che Le direttive dalla Banca d’Italia non sono vincolanti, L’assoggettabilità del tasso di mora della verifica dell’usura
e che Il contratto è gratuito, se in usura, secondo quanto stabilisce l’Art.1815 del c.c.
Le direttive dalla Banca d’Italia non sono vincolanti, sebbene essa si sia pronunciata in maniera sfavorevole circa il tasso di mora. Le sue direttive e pareri non hanno natura vincolante in materia e, quindi, costituiscono solo una metodologia di riferimento.Il CTU nominato dal Giudice ha evidenziato che, mentre il tasso di interesse pattuito per la restituzione della somma era pari al 7,95%, per gli interessi moratori era stato pattuito un tasso dell’11,95% e quindi superiore alla soglia applicabile ai sensi della Legge 108/96.
Questa tesi è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che il tasso soglia riguardi anche gli interessi moratori in base al riferimento contenuto nell’art. I comma I dl n. 394/00 “agli interessi a qualunque titolo convenuti”. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’Art. 644 c.p. e dell’Art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora.
In conclusione, l’Art. 1815 prevede la conversione forzosa del mutuo da usurario in un mutuo gratuito. Infatti in caso di interessi usurari, la clausola è nulla e dunque non sono dovuti interessi ma solo il capitale prestato dal mutuante.
Nello specifico, con riferimento alla sentenza in oggetto, il Giudice ha considerato il debito residuo del cliente la sola quota capitale. In tal modo, gli interessi non sono stati considerati ed il soggetto dovrà restituire solo la differenza tra il capitale ricevuto e tute le rate già pagate.
Nessun commento:
Posta un commento