giovedì 12 novembre 2015

DIVIETO DI ANATOCISMO

 
La c.d. Legge di Stabilità 2014 (L. 147/13), entrata in vigore dal primo gennaio 2014, ha introdotto un nuovo secondo comma all'art. 120 TUB precisando che  "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interesse sia debitori sia  creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla soglia capitale".
Ciò di cui si discute incessantemente è la verifica dell'effettività o meno del divieto introdotto dal legislatore in materia di interessi passivi "anatocistici" nei rapporti bancari e, in caso affermativo, se l'applicazione di tale modifica sia immediata o meno nei rapporti in corso. 
Per il Tribunale di Roma, con provvedimento datato 20/10/15, del giudice Scerrato che ha accolto il ricorso cautelare ex art. 140, 8° comma, d.lgs. 205/06 appare evidente la posizione netta assunta dal legislatore sul divieto di anatocismo e sulla sua immediata applicabilità nei rapporti fra banche e correntisti. 
La quasi totalità dei precedenti giurisprudenziali propende per una rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, che troverebbe fondamento già sulla mera interpretazione letterale della norma, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione per cui "gli interessi non possono produrre interessi ulteriori" un significato diverso dalla radicale esclusione dell'anatocismo (cfr. Tribunale Biella, 7/7/15, Giudice Pipicelli). 
La giurisprudenza, allineata su questo orientamento, verifica che già al momento della proposta di legge il legislatore aveva palesato l'intenzione di superare l'anatocismo nei rapporti bancari, seppur indirettamente: la legge di conversione 116/14, infatti, ha di fatto soppresso la previsione interinale che che attribuiva al CICR la competenza a stabilire le modalità per la produzione,  con cadenza annuale, di interessi sugli interessi nei rapporti bancari, e ciò dimostra inequivocabilmente la volontà di non voler reintrodurre una simile prassi nel sistema. 
Affermato che il divieto di anatocismo è vigente e introdotto nella normativa attuale, rimane controversa la questione sulla delega attribuita al CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della'attività bancaria. 
Circa l'efficacia applicativa che tale provvedimento assumerebbe nella cornice dettata dalla legge, la giurisprudenza ritiene che trattasi di lacuna che "non impedisce che la norma sia efficace e vigente" poiché trattasi di norma primaria chiara nella sua portata precettiva e poiché, comunque, "le modalità e i criteri della norma regolamentare devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito". 
Pertanto, la mancanza di una delibera CICR comporta unicamente che, allo stato dei fatti (in cui, dalla data di entrata in vigore della legge, apposita delibera non è ancora intervenuta) gli intermediari possono adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie (cfr. Tribunale Milano, ord. 9/7/2015, giudice dott. Stefani). 
Proprio negli scorsi mesi, la Banca d'Italia ha diffuso una "Bozza" di delibera CICR, ancora non ufficialmente adottata e neppure definitiva, che costituirebbe il primo intervento in materia da applicarsi, secondo quanto ivi provvisoriamente disposto, agli interessi maturati a partire dal primo gennaio 2016.  
Tuttavia, nessuna tesi che ancora l'attuazione della disciplina alla delibera del Comitato può, secondo i giudici, essere condivisa poiché la norma vieta in toto l'anatocismo e qualunque specificazione tecnica di carattere secondario rischia di limitare la portata della norma primaria oppure di disciplinare diversamente la decorrenza del divieto; una norma primaria, non potrebbe mai essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottordinata, quindi al CICR sono delegati solo poteri normativi atti ad integrare (e non modificare) il quadro ordinamentale. 
Il Comitato dovrà occuparsi solo degli aspetti tecnico contabili conseguenziali al divieto introdotto, al fine di uniformare tutto il sistema bancario ed evitare la ricordata libertà di regole contabili di cui le banche beneficiano attualmente. 
Il divieto d'anatocismo, per tali ragioni, potrà validamente applicarsi anche ai contratti sorti in precedenza i cui effetti non sono esauriti, ma ancora in corso, a partire dal 1° gennaio 2014, ossia dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. 
Nel caso di specie, confermata la legittimazione dell'associazione dei consumatori, il Tribunale ordina di inibire alla banca resistente qualsiasi ulteriore forma di capitalizzazione degli interessi passivi nei contratti di conto corrente già in essere o che verranno stipulati coi consumatori. 
In una simile situazione, il ricorso ex art. 140, comma 8, CdC appare un rimedio valido in virtù dei "giusti motivi di urgenza" che caratterizzano l'azione, tesa ad assicurare una tutela tempestiva agli interessi collettivi dei consumatori contro una pratica commerciale scorretta, evitando il protrarsi o la creazione di  situazioni contra legem e il cristallizzarsi di pregiudizi. 
 

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