lunedì 14 novembre 2016

Importante sentenza della Corte d' Appello di Roma sull'usura bancaria


La corte di Appello di Roma, con sentenza n°4323 del 07/07/2016, ha stabilito in modo molto preciso che Le direttive dalla Banca d’Italia non sono vincolanti, L’assoggettabilità del tasso di mora della verifica dell’usura e che Il contratto è gratuito, se in usura, secondo quanto stabilisce l’Art.1815 del c.c.
Le direttive dalla Banca d’Italia non sono vincolanti, sebbene essa si sia pronunciata in maniera sfavorevole circa il tasso di mora.  Le sue direttive e pareri non hanno natura vincolante in materia e, quindi, costituiscono solo una metodologia di riferimento.
Il CTU nominato dal Giudice  ha evidenziato che, mentre il tasso di interesse pattuito per la restituzione della somma era pari al 7,95%, per gli interessi moratori era stato pattuito un tasso dell’11,95% e quindi superiore alla soglia applicabile ai sensi della Legge 108/96.
Questa tesi è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che il tasso soglia riguardi anche gli interessi moratori in base al riferimento contenuto nell’art. I comma I dl n. 394/00 “agli interessi a qualunque titolo convenuti”. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’Art. 644 c.p. e dell’Art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora.
In conclusione, l’Art. 1815 prevede la conversione forzosa del mutuo da usurario in un mutuo gratuito. Infatti in caso di interessi usurari, la clausola è nulla e dunque non sono dovuti interessi ma solo il capitale prestato dal mutuante.
Nello specifico, con riferimento alla sentenza in oggetto, il Giudice ha considerato il debito residuo del cliente la sola quota capitale. In tal modo, gli interessi non sono stati considerati ed il soggetto dovrà restituire solo la differenza tra il capitale ricevuto e tute le rate già pagate.

venerdì 7 ottobre 2016

Irretroattività delle norme che determinano gli interessi.

 
Cassazione civile sez. I  17 agosto 2016 n. 17150  
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l’inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell’entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch’esso cristallizzato precedentemente.
Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass. S.U. n. 24418 del 2010) e ciò anche in consonanza con quanto poi disposto anche dall’art. 120, comma 2, lett. b), del TUB nel periodo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17 bis, approvato con modifiche con la L. 8 aprile 2016, n. 49.

lunedì 25 luglio 2016

Tribunale Treviso, 30 giugno 2016


Usura in conto corrente bancario – inclusione delle c.m.s. nel computo del T.E.G.

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Inclusione delle c.m.s. nel computo del T.E.G. – Inammissibilità eccezione di prescrizione – Usurarietà addebiti in conto corrente – Nullità delle commissioni di massimo scoperto – Illegittimità dell’anatocismo per contrarietà all’art.1283 c.c.

Corte di Appello di Roma 7 Luglio 2016

Anche la Corte di Appello di Roma ha confermato l'applicabilità della disciplina antiusura in caso di superamento del tasso soglia nel solo tasso di mora.

Usurarietà originaria di mutuo – Applicabilità della disciplina antiusura nel caso di superamento della soglia nel solo tasso di mora – Sussistenza – Conseguenze della pattuizione del tasso di mora in misura superiore alla soglia – Gratuità integrale del mutuo ai sensi dell’art. 1815 secondo comma codice civile