giovedì 25 aprile 2019
NULLITA' MUTUI TASSO EURIBOR E RISANAMENTO COMUNI
Lo STUDIO LEGALE QUINTIERI si occupa del contenzioso nei confronti delle banche ed avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente ed indebitamente richieste al correntista a titolo di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto. Si eseguono inoltre richieste di restituzione degli interessi su mutui e finanziamenti affetti da usura.
Lo studio si occupa anche consulenza ed assistenza nei diversi ambiti del diritto civile e del diritto di famiglia. In particolare si occupa di: separazioni, divorzi, affidamento condiviso, riconoscimento di paternità, tutela dei minori, eredità, donazioni, questioni condominiali , locazioni e risarcimento danni da errore medico e da infortunistica stradale. Lo studio svolge inoltre attività di assistenza e tutela legale in materia di obbligazioni (recupero crediti e contrattualistica in genere) ed in materia di previdenza e lavoro.
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giovedì 24 gennaio 2019
ACCORDI DI CARTELLO SULLE FINANZIARIE AUTO
L’ autorità Antitrust ha accertato l'esistenza di un cartello delle principali società finanziarie, riguardanti i periodi 2003/2007 e dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari: “Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander Consumer Bank, BMW Bank, BMW AG, Daimler AG, Mercedes Benz Financial Services Italia, FCA Bank, FCA Italy, CA Consumer Finance, FCE Bank, Ford Motor Company, General Motor Financial Italia, General Motors Company, RCI Banque, Renault, Toyota Financial Services, Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank, Volkswagen, nonché le associazioni di categoria Assofin ed Assilea”. In considerazione della gravità e della durata dell'infrazione» ha imposto sanzioni pecuniarie per un totale complessivo di circa 678 milioni.
Lo STUDIO LEGALE QUINTIERI si occupa del contenzioso nei confronti delle banche ed avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente ed indebitamente richieste al correntista a titolo di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto. Si eseguono inoltre richieste di restituzione degli interessi su mutui e finanziamenti affetti da usura.
Lo studio si occupa anche consulenza ed assistenza nei diversi ambiti del diritto civile e del diritto di famiglia. In particolare si occupa di: separazioni, divorzi, affidamento condiviso, riconoscimento di paternità, tutela dei minori, eredità, donazioni, questioni condominiali , locazioni e risarcimento danni da errore medico e da infortunistica stradale. Lo studio svolge inoltre attività di assistenza e tutela legale in materia di obbligazioni (recupero crediti e contrattualistica in genere) ed in materia di previdenza e lavoro.
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martedì 6 novembre 2018
USURA SUL TASSO DI MORA: La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 27442 del 2018
La suprema Corte, finalmente si è pronunciata in modo chiaro su questo annoso problema, se considerare o meno ai fini dell' usura il tasso di mora.
La Corte di Cassazione, ritiene fondato il motivo di ricorso presentato dall’originario attore e, specifica che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello previsto dall’art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, devono essere qualificati ipso iure come usurari.
L’articolo 2 della L. n. 108/1996 vieta la pattuizione di interessi eccedenti la misura massima ivi prevista e si applica sia agli interessi corrispettivi, previsti dall’art. 1282 c.c., che agli interessi moratori, disciplinati dall’art. 1224 c.c.
Né l’art. 644 c.p., né il quarto comma dell’art. 2 della l. n. 108 del 1996, né tanto meno il primo comma dell’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, nel vietare la pattuizione di interessi usurai distinguono tra i vari tipi di interessi. Dato che gli interessi possono essere pattuiti sia a titolo di corrispettivo della cessione di un capitale, sia a titolo della remunerazione di una prestazione a pagamento differito, sia a titolo di mora, la previsione in base alla quale il giudizio di usurarietà può riguardare gli interessi pattuiti a qualsiasi titolo, rende evidente che per la lettere della legge anche gli interessi di mora restano soggetti alle norme antiusura.
Secondo l’interpretazione sistematica gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori sono entrambi soggetti al divieto di interessi usurai, in quanto entrami rappresentato la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto.
Quindi, tanto gli interessi corrispettivi che quelli moratori ristorano il differimento nel tempo del godimento di un capitale.
Gli interessi convenzionali moratori, secondo la ratio legis non sfuggono nemmeno alle previsioni della l. n. 108 del 1996.
La legge in questione ha introdotto un criterio oggettivo al fine di tutelare le vittime dell’usura e l’interesse pubblico all’ordinario e corretto svolgimento delle attività economiche.
Pertanto, escludere dall’applicabilità di detta legge il patto di interesse convenzionali moratori da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita, dall’altro condurrebbe al risultato che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento.a Banca d’Italia in una circolare del 2013 aveva ammesso in maniera esplicita che:
“In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”.
La sentenza in commento inoltre ha specificato che le parti possono decidere di avvalersi o meno della facoltà di derogare al saggio legale previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, e nel caso in cui non vi deroghino, il saggi di mora sarà quello previsto da tale ultima norma. Invece se vi derogano, il patto di interessi moratori non sarà più disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2002, ma dall’art. 2 della L. n. 108/96.
Da ultimo si deve rammentare che il principio per cui le norme antiusura trovano applicazione anche per quanto concerne gli interessi moratori è stato ribadito dalle seguenti sentenze di Cassazione: n. 14899/2000; n. 8442/2002; n. 5324/2003; n. 10032/2004; n. 1748/2011; n. 9896/2008; n. 5598/2017; n. 23192/2017.
Deve essere espresso il seguente principio di diritto:
Lo STUDIO LEGALE QUINTIERI si occupa del contenzioso nei confronti delle banche ed avente ad oggetto la ripetizione delle somme illegittimamente ed indebitamente richieste al correntista a titolo di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto. Si eseguono inoltre richieste di restituzione degli interessi su mutui e finanziamenti affetti da usura.
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giovedì 19 luglio 2018
LA PATTUIZIONE DI UN TASSO DI MORA SUPERIORE AL TASSO SOGLIA, CONFIGURA IL REATO DI USURA -CORTE DI APPELLO DI BARI, SENT. N. 990 2018 DEL 27 APRILE 2018, EST. DIBISCEGLIA
Qualora sia stipulato un contratto di finanziamento con pattuizione del tasso di mora superiore al tasso soglia alla data di stipula, si creano i presupposti per applicazione dell’art. 1815 del c.c. con conseguente conversione del mutuo da oneroso a gratuito.
La Corte ritiene che la nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia, travolga anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi, determinando la gratuità del mutuo.
Siffatto orientamento giurisprudenziale, si basa sulla considerazione che il ritardo colpevole in ogni caso non può giustificare un’obbligazione eccessivamente onerosa, nonché contraria al principio di legge generale disposto dalla legge 108 del 1996, la quale tende a considerare una copertura completa dell’usura, estesa per altro a tutti i costi legati all’operazione del credito qualunque sia la natura di tali costi (dai procrastinati, ai ricorrenti, agli occasionali).
La Corte d’appello non intende ignorare il tenore letterale dell’art. 644 del codice penale nella parte in cui si afferma che “per la determinazione dell’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse”. Si aggiunga che anche la legge di interpretazione autentica dell’art. 644 del codice penale, la n. 24/2001, dispone che si intendono usurari gli interessi a qualsiasi titolo promossi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In base a tali disposizioni legislative è necessario ritenere che gli interessi di mora, debbano essere soggetti al rispetto delle soglie di usura.
Sul punto infatti anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa con la sentenza della Corte di Cassazione , sez. 6, ord. n. 5598 del 06/03/2017, nella quale viene espresso il principio secondo il quale nel mutuo, il contratto che preveda una pattuizione degli interessi moratori superiori al tasso soglia determina la nullità tanto degli interessi corrispettivi tanto dei moratori.
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