sabato 19 dicembre 2015

Revocato decreto ingiuntivo banca che non ha prodotto gli estratti conto

Con un'interessante sentenza dell'11 novembre 2015, il Tribunale di Rimini ha revocato un decreto  ingiuntivo poiché, tra le altre cose, gli estratti conto a suo sostegno non erano stati prodotti integralmente dall'istituto di credito richiedente.
In altri termini per valutare il credito della banca occorre che la produzione degli estratti conto sia integrale.
Nella fattispecie la banca si era limitata a produrre degli estratti conto parziali riferiti agli ultimi dieci anni. E così il Tribunale romagnolo, sposando la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, ha sottolineato che, una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gli interessi, il credito della banca può essere determinato solo attraverso la produzione completa degli estratti conto dal momento della data di apertura del conto corrente, nella quale sono integralmente ricostruiti il dare e l'avere con l'applicazione del tasso legale.
Lo stesso risultato, invece, non potrebbe essere perseguito solo attraverso la produzione del saldo registrato alla data di chiusura del conto e della documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto.
Quest'ultima, infatti, non consente la verifica degli importi addebitati nei periodi precedenti per le operazioni passive né degli interessi.
Insomma, l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali che impongono interessi a un tasso ultra legale necessita della ricostruzione dell'andamento dell'intero rapporto, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che il correntista non ha sollevato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.
La sentenza in esame rileva poi per essersi pronunciata anche in materia di usura, ricordando che la nullità delle previsioni in violazione della relativa normativa deve essere valutata al momento della pattuizione. Senza che la gravità della violazione possa essere sminuita facendo riferimento all'assenza delle condizioni usurarie di un'apertura di credito formalizzata al momento della stipula.

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