sabato 14 aprile 2018

Gli strumenti per risolvere il sovraindebitamento.



La legge del 2012 consente ai debitori di accordarsi con i creditori per dilazionare il pagamento del debito. Ciò è possibile attraverso tre procedure 
Con la crisi economica il fenomeno del sovraindebitamento di imprese e operatori commerciali e privati è diventato argomento quotidiano, giungendo a far parlare di sé in situazioni persino disperate in cui molti imprenditori, o anche semplici consumatori, non potendo far fronte ai debiti, sono giunti persino a togliersi la vita. Per tale ragione spesso la legge in questione è stata ribattezzata dalla stampa come “salva suicidi”. La finalità della legge in commento è quella di porre rimedio alle situazioni disovraindebitamento: il debitore non soggetto a fallimento, infatti, può concludere un accordo con i creditori nell’ambito di una procedura denominata «Composizione della crisi da sovraindebitamento», che soddisfa i creditori senza trascurare i bisogni della famiglia del debitore e delle sue reali capacità di pagamento. La legge in questione ,prevede in realtà tre diverse procedure:
  • l’accordo del debitore.
  • la liquidazione dei beni.
  • il piano del consumatore.
Per maggiori informazioni è possibile fissare un appuntamento con l' Avv. Luigi Quintieri, compositore della crisi da sovraindebitamento, con titolo rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritto presso l' Organismo di Composizione della Crisi di Crotone.

venerdì 6 aprile 2018

Nuovo art.570 c.p. in materia di assegni separazione e divorzio


Da oggi entra in vigore il nuovo articolo 570-bis c.p. che prevede una nuova e specifica fattispecie di reato. Infatti il coniuge, "che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli", sarà punito con una multa fino ad € 1.032 e con la reclusione in carcere fino ad un anno.
Questa nuova previsione normativa va a sostituire l'art. 12-sexies della L. n. 898/1970 (cd. Legge sul divorzio) e l'art. 3 della L. n. 54/2006

martedì 19 dicembre 2017

La ripetizione dell'indebito anche su conto aperto.

Con l’ordinanza n. 28819/2017, depositata il 30 novembre 2017, la I sez. civile della Corte di Cassazione, pur affermando che la determinazione definitiva dei crediti e dei debiti delle parti può aver luogo soltanto alla chiusura del conto, ha ritenuto che ciò non precluda al correntista la facoltà di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto.
La vicenda nasce dall’azione di ripetizione dell’indebito mossa da un’azienda che ha convenuto in giudizio la Banca per sentir dichiarare la nullità della clausola contrattuale che rinviava agli usi per la determinazione del tasso d’interesse e di quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l’illegittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, con la rideterminazione del saldo del conto e la compensazione delle somme illegittimamente addebitate, ovvero la condanna della convenuta alla restituzione delle stesse. Il tutto per un conto corrente aperto nel 1987 e per il quale il saldo è stato rideterminato in €103,957,03.
Con una pronuncia destinata per certi versi a fare storia, la Corte, ribadendo che la prescrizione decennale decorre dal momento di chiusura del conto e non dal momento di effettuazione dei singoli versamenti, ha dichiarato legittima la richiesta di rideterminazione del saldo conto, anche se lo stesso risultava ancora aperto al momento dell’azione mossa dal correntista. Non essendo infatti il saldo passivo del conto corrente immediatamente esigibile, se non eccedente l’importo dell’affidamento concesso ai correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione.
 

venerdì 6 ottobre 2017

Per la Cassazione l’usura del tasso di interessi moratori travolge anche gli interessi corrispettivi. E gli interessi si possono sommare.

 
È sicuramente una sentenza che farà parlare molto – e tremare le banche – quella emessa ieri dalla Cassazione [1]. Intervenendo su un tema molto dibattuto negli ultimi anni, quello dell’usura bancaria, la Suprema Corte ha detto che, per accertare se sono usurari o meno gli interessi praticati sul mutuo dalla banca, è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori e verificare poi se il risultato determina un superamento del tasso-soglia previsto dalla legge [2]. Non solo: se ad essere usurari sono solo gli interessi moratori previsti originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a corrispondere neanche quelli corrispettivi. Un esempio servirà a capirci meglio.
Immaginiamo un correntista sempre in regola coi pagamenti delle rate del mutuo. La rata è ovviamente costituita da una parte di capitale e da una parte di interessi (cosiddetti «interessi corrispettivi»). Dopo un po’ di tempo si accorge che, nel contratto, è previsto che, qualora ometta di pagare una rata, su questa scatteranno gli interessi di mora (cosiddetti «interessi moratori»). La misura di questi interessi gli sembra eccessiva; un consulente gli conferma che si tratta di interessi usurari. Così il correntista decide di ricorrere al giudice per farsi giustizia. La banca però si difende sostenendo che il correntista non ha mai pagato interessi moratori, visto che è sempre stato in regola con i pagamenti. Egli non può lamentare quindi alcun danno visto che ha corrisposto solo interessi corrispettivi, i quali invece sono al di sotto dell’usura. Il privato, invece, sostiene di essere stato raggirato e che solo il rischio di pagare un interesse usurario determina la nullità del contratto. Chi dei due ha ragione?
In questo caso, la Cassazione dà ragione al mutuatario, ossia al debitore. Difatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti in contratto, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore. Come già la stessa Suprema Corte aveva detto in passato [3], in tema di contratto di mutuo, la legge [1] – che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari – «riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori».
Secondo la Cassazione, quindi, l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi. Inoltre – e qui l’importanza della sentenza – si possono sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia dell’usura. Secondo invece l’interpretazione sposata in passato dalla stessa Suprema Corte la sommatoria rappresenterebbe «un tasso “creativo” mai concretamente applicabile al mutuatario». E pure Bankitalia esclude che gli interessi moratori siano da calcolare ai fini dell’usura.

note

[1] Cass. ord. n. 23192/17 del 4.10.2017.
[2] Art. 1 della legge 108/96.
[3] Cass. sent. n. 350/2013.