martedì 19 dicembre 2017

La ripetizione dell'indebito anche su conto aperto.

Con l’ordinanza n. 28819/2017, depositata il 30 novembre 2017, la I sez. civile della Corte di Cassazione, pur affermando che la determinazione definitiva dei crediti e dei debiti delle parti può aver luogo soltanto alla chiusura del conto, ha ritenuto che ciò non precluda al correntista la facoltà di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto.
La vicenda nasce dall’azione di ripetizione dell’indebito mossa da un’azienda che ha convenuto in giudizio la Banca per sentir dichiarare la nullità della clausola contrattuale che rinviava agli usi per la determinazione del tasso d’interesse e di quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l’illegittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, con la rideterminazione del saldo del conto e la compensazione delle somme illegittimamente addebitate, ovvero la condanna della convenuta alla restituzione delle stesse. Il tutto per un conto corrente aperto nel 1987 e per il quale il saldo è stato rideterminato in €103,957,03.
Con una pronuncia destinata per certi versi a fare storia, la Corte, ribadendo che la prescrizione decennale decorre dal momento di chiusura del conto e non dal momento di effettuazione dei singoli versamenti, ha dichiarato legittima la richiesta di rideterminazione del saldo conto, anche se lo stesso risultava ancora aperto al momento dell’azione mossa dal correntista. Non essendo infatti il saldo passivo del conto corrente immediatamente esigibile, se non eccedente l’importo dell’affidamento concesso ai correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione.
 

venerdì 6 ottobre 2017

Per la Cassazione l’usura del tasso di interessi moratori travolge anche gli interessi corrispettivi. E gli interessi si possono sommare.

 
È sicuramente una sentenza che farà parlare molto – e tremare le banche – quella emessa ieri dalla Cassazione [1]. Intervenendo su un tema molto dibattuto negli ultimi anni, quello dell’usura bancaria, la Suprema Corte ha detto che, per accertare se sono usurari o meno gli interessi praticati sul mutuo dalla banca, è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori e verificare poi se il risultato determina un superamento del tasso-soglia previsto dalla legge [2]. Non solo: se ad essere usurari sono solo gli interessi moratori previsti originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a corrispondere neanche quelli corrispettivi. Un esempio servirà a capirci meglio.
Immaginiamo un correntista sempre in regola coi pagamenti delle rate del mutuo. La rata è ovviamente costituita da una parte di capitale e da una parte di interessi (cosiddetti «interessi corrispettivi»). Dopo un po’ di tempo si accorge che, nel contratto, è previsto che, qualora ometta di pagare una rata, su questa scatteranno gli interessi di mora (cosiddetti «interessi moratori»). La misura di questi interessi gli sembra eccessiva; un consulente gli conferma che si tratta di interessi usurari. Così il correntista decide di ricorrere al giudice per farsi giustizia. La banca però si difende sostenendo che il correntista non ha mai pagato interessi moratori, visto che è sempre stato in regola con i pagamenti. Egli non può lamentare quindi alcun danno visto che ha corrisposto solo interessi corrispettivi, i quali invece sono al di sotto dell’usura. Il privato, invece, sostiene di essere stato raggirato e che solo il rischio di pagare un interesse usurario determina la nullità del contratto. Chi dei due ha ragione?
In questo caso, la Cassazione dà ragione al mutuatario, ossia al debitore. Difatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti in contratto, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore. Come già la stessa Suprema Corte aveva detto in passato [3], in tema di contratto di mutuo, la legge [1] – che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari – «riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori».
Secondo la Cassazione, quindi, l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi. Inoltre – e qui l’importanza della sentenza – si possono sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia dell’usura. Secondo invece l’interpretazione sposata in passato dalla stessa Suprema Corte la sommatoria rappresenterebbe «un tasso “creativo” mai concretamente applicabile al mutuatario». E pure Bankitalia esclude che gli interessi moratori siano da calcolare ai fini dell’usura.

note

[1] Cass. ord. n. 23192/17 del 4.10.2017.
[2] Art. 1 della legge 108/96.
[3] Cass. sent. n. 350/2013.

mercoledì 2 agosto 2017

Mutui e derivati: la nullità del tasso Euribor



Segnalo un testo di particolare interesse , scritto dall' amico Prof. Gregorio D' Amato , edito da ALTALEX Editore, sulle nullità del Tasso Euribor.
La Questione trae origine da una decisione del 04/12/2013 della  Commissione Europea resa pubblica solo nel novembre del 2016,in virtù della quale, sono stati sanzionati alcuni istituti bancari per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea. La violazione è consistita in accordi e/o azioni concertate nell’ambito almeno dell’intera EEA con l’obiettivo di limitare e/o distorcere la competizione nel settore dei tassi d’interesse dei derivati dell’euro, anche connessi al Tasso Interbancario di Offerta in Euro (“EURIBOR”) e/o all’Indice Medio Overnight in Euro (“EONIA”). L’effetto principale di tali accordi è la naturale restrizione alla competizione.
Lo Studio Legale Quintieri ha già inserito nei propri atti , motivi di nullità riguardanti il tasso euribor, ritenendo valido quanto sostenuto dalla Commissione Europea e dal Prof. D' Amato uno dei primi in Italia a parlarne sul sole 24 ore.

http://shop.wki.it/Altalex_Editore/eBook/eBook_Mutui_e_derivati_la_nullita_del_tasso_Euribor_s645062.aspx

mercoledì 19 luglio 2017

TASSO DI MORA IN USURA: VANNO RESTITUITI GLI INTERESSI


Questo in sintesi quanto sostenuto da una recente sentenza del Trib. Como – sent. n. 1088/2017 del 13 luglio 2017 conforme ad altre precedenti di merito e legittimità. Su  questo corollario, questa difesa, ha incardinato con successo notevoli processi, sostenendo sempre che :

 

Al fine di accertare l’eventuale sussistenza di interessi usurari, ènecessario individuare il ‘tasso effettivo globale’ (cosiddetto TAEG) concretamente praticato durante lo svolgimento del rapporto controverso, e ciò sulla scorta dell’univoca previsione dell’art. 2 della legge n. 108/1996, va evidenziato come, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tale tasso vadano incluse le commissioni e spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte della banca in favore del proprio cliente, per tali potendosi intendere anche gli interessi di mora in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto dell’eventuale

inadempimento da parte del mutuatario, anch’essi connessi all’erogazione del credito. Va accolta la censura attorea anche con riferimento alle conseguenze della accertata natura usuraria del tasso di mora concordato, conseguenze destinate a concretarsi, secondo l’orientamento giurisprudenziale largamente dominante, nella statuizione di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della pattuizione degli interessi e nella esclusione di ogni debenza, dovendo l’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario essere circoscritta al solo capitale. Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa del disposto di cui all’art.1815, comma 2, c.c. non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, la applicazione degli interessi di mora, dovendo l’usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato.