mercoledì 19 luglio 2017

TASSO DI MORA IN USURA: VANNO RESTITUITI GLI INTERESSI


Questo in sintesi quanto sostenuto da una recente sentenza del Trib. Como – sent. n. 1088/2017 del 13 luglio 2017 conforme ad altre precedenti di merito e legittimità. Su  questo corollario, questa difesa, ha incardinato con successo notevoli processi, sostenendo sempre che :

 

Al fine di accertare l’eventuale sussistenza di interessi usurari, ènecessario individuare il ‘tasso effettivo globale’ (cosiddetto TAEG) concretamente praticato durante lo svolgimento del rapporto controverso, e ciò sulla scorta dell’univoca previsione dell’art. 2 della legge n. 108/1996, va evidenziato come, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tale tasso vadano incluse le commissioni e spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte della banca in favore del proprio cliente, per tali potendosi intendere anche gli interessi di mora in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto dell’eventuale

inadempimento da parte del mutuatario, anch’essi connessi all’erogazione del credito. Va accolta la censura attorea anche con riferimento alle conseguenze della accertata natura usuraria del tasso di mora concordato, conseguenze destinate a concretarsi, secondo l’orientamento giurisprudenziale largamente dominante, nella statuizione di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della pattuizione degli interessi e nella esclusione di ogni debenza, dovendo l’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario essere circoscritta al solo capitale. Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa del disposto di cui all’art.1815, comma 2, c.c. non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, la applicazione degli interessi di mora, dovendo l’usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato.

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