venerdì 7 ottobre 2016

Irretroattività delle norme che determinano gli interessi.

 
Cassazione civile sez. I  17 agosto 2016 n. 17150  
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l’inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell’entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch’esso cristallizzato precedentemente.
Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass. S.U. n. 24418 del 2010) e ciò anche in consonanza con quanto poi disposto anche dall’art. 120, comma 2, lett. b), del TUB nel periodo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17 bis, approvato con modifiche con la L. 8 aprile 2016, n. 49.

lunedì 25 luglio 2016

Tribunale Treviso, 30 giugno 2016


Usura in conto corrente bancario – inclusione delle c.m.s. nel computo del T.E.G.

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Inclusione delle c.m.s. nel computo del T.E.G. – Inammissibilità eccezione di prescrizione – Usurarietà addebiti in conto corrente – Nullità delle commissioni di massimo scoperto – Illegittimità dell’anatocismo per contrarietà all’art.1283 c.c.

Corte di Appello di Roma 7 Luglio 2016

Anche la Corte di Appello di Roma ha confermato l'applicabilità della disciplina antiusura in caso di superamento del tasso soglia nel solo tasso di mora.

Usurarietà originaria di mutuo – Applicabilità della disciplina antiusura nel caso di superamento della soglia nel solo tasso di mora – Sussistenza – Conseguenze della pattuizione del tasso di mora in misura superiore alla soglia – Gratuità integrale del mutuo ai sensi dell’art. 1815 secondo comma codice civile

mercoledì 22 giugno 2016

Tribunale di Prato: - Mutuo in Usura Pattizia

 

Tribunale di Prato: - Mutuo in Usura Pattizia - Il Giudice con sentenza n. 651-16 del 11-06-2016 ha precisato che il  ctu ha determinato il TEG complessivo, comprendente tutte le remunerazioni dell’operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali direcupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata ecc… Quanto alle spese per premi assicurativi ha considerato anche i premi di due polizze a copertura del rischio morte dei due mutuatari che, pur non essendo previste nel contratto, risultano connesse al credito e ne assicurano il rimborso. Questo giudice ritiene ciò corretto in ragione del collegamento negoziale tra le polizze ed il contratto di mutuo. Considerando anche gli interessi di mora per i quali il contratto prevede il calcolo "su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto”, il TEG calcolato dal ctu supera il tasso