venerdì 6 ottobre 2017

Per la Cassazione l’usura del tasso di interessi moratori travolge anche gli interessi corrispettivi. E gli interessi si possono sommare.

 
È sicuramente una sentenza che farà parlare molto – e tremare le banche – quella emessa ieri dalla Cassazione [1]. Intervenendo su un tema molto dibattuto negli ultimi anni, quello dell’usura bancaria, la Suprema Corte ha detto che, per accertare se sono usurari o meno gli interessi praticati sul mutuo dalla banca, è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori e verificare poi se il risultato determina un superamento del tasso-soglia previsto dalla legge [2]. Non solo: se ad essere usurari sono solo gli interessi moratori previsti originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a corrispondere neanche quelli corrispettivi. Un esempio servirà a capirci meglio.
Immaginiamo un correntista sempre in regola coi pagamenti delle rate del mutuo. La rata è ovviamente costituita da una parte di capitale e da una parte di interessi (cosiddetti «interessi corrispettivi»). Dopo un po’ di tempo si accorge che, nel contratto, è previsto che, qualora ometta di pagare una rata, su questa scatteranno gli interessi di mora (cosiddetti «interessi moratori»). La misura di questi interessi gli sembra eccessiva; un consulente gli conferma che si tratta di interessi usurari. Così il correntista decide di ricorrere al giudice per farsi giustizia. La banca però si difende sostenendo che il correntista non ha mai pagato interessi moratori, visto che è sempre stato in regola con i pagamenti. Egli non può lamentare quindi alcun danno visto che ha corrisposto solo interessi corrispettivi, i quali invece sono al di sotto dell’usura. Il privato, invece, sostiene di essere stato raggirato e che solo il rischio di pagare un interesse usurario determina la nullità del contratto. Chi dei due ha ragione?
In questo caso, la Cassazione dà ragione al mutuatario, ossia al debitore. Difatti, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti in contratto, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore. Come già la stessa Suprema Corte aveva detto in passato [3], in tema di contratto di mutuo, la legge [1] – che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari – «riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori».
Secondo la Cassazione, quindi, l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi. Inoltre – e qui l’importanza della sentenza – si possono sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia dell’usura. Secondo invece l’interpretazione sposata in passato dalla stessa Suprema Corte la sommatoria rappresenterebbe «un tasso “creativo” mai concretamente applicabile al mutuatario». E pure Bankitalia esclude che gli interessi moratori siano da calcolare ai fini dell’usura.

note

[1] Cass. ord. n. 23192/17 del 4.10.2017.
[2] Art. 1 della legge 108/96.
[3] Cass. sent. n. 350/2013.

mercoledì 2 agosto 2017

Mutui e derivati: la nullità del tasso Euribor



Segnalo un testo di particolare interesse , scritto dall' amico Prof. Gregorio D' Amato , edito da ALTALEX Editore, sulle nullità del Tasso Euribor.
La Questione trae origine da una decisione del 04/12/2013 della  Commissione Europea resa pubblica solo nel novembre del 2016,in virtù della quale, sono stati sanzionati alcuni istituti bancari per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea. La violazione è consistita in accordi e/o azioni concertate nell’ambito almeno dell’intera EEA con l’obiettivo di limitare e/o distorcere la competizione nel settore dei tassi d’interesse dei derivati dell’euro, anche connessi al Tasso Interbancario di Offerta in Euro (“EURIBOR”) e/o all’Indice Medio Overnight in Euro (“EONIA”). L’effetto principale di tali accordi è la naturale restrizione alla competizione.
Lo Studio Legale Quintieri ha già inserito nei propri atti , motivi di nullità riguardanti il tasso euribor, ritenendo valido quanto sostenuto dalla Commissione Europea e dal Prof. D' Amato uno dei primi in Italia a parlarne sul sole 24 ore.

http://shop.wki.it/Altalex_Editore/eBook/eBook_Mutui_e_derivati_la_nullita_del_tasso_Euribor_s645062.aspx

mercoledì 19 luglio 2017

TASSO DI MORA IN USURA: VANNO RESTITUITI GLI INTERESSI


Questo in sintesi quanto sostenuto da una recente sentenza del Trib. Como – sent. n. 1088/2017 del 13 luglio 2017 conforme ad altre precedenti di merito e legittimità. Su  questo corollario, questa difesa, ha incardinato con successo notevoli processi, sostenendo sempre che :

 

Al fine di accertare l’eventuale sussistenza di interessi usurari, ènecessario individuare il ‘tasso effettivo globale’ (cosiddetto TAEG) concretamente praticato durante lo svolgimento del rapporto controverso, e ciò sulla scorta dell’univoca previsione dell’art. 2 della legge n. 108/1996, va evidenziato come, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tale tasso vadano incluse le commissioni e spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte della banca in favore del proprio cliente, per tali potendosi intendere anche gli interessi di mora in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto dell’eventuale

inadempimento da parte del mutuatario, anch’essi connessi all’erogazione del credito. Va accolta la censura attorea anche con riferimento alle conseguenze della accertata natura usuraria del tasso di mora concordato, conseguenze destinate a concretarsi, secondo l’orientamento giurisprudenziale largamente dominante, nella statuizione di nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della pattuizione degli interessi e nella esclusione di ogni debenza, dovendo l’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario essere circoscritta al solo capitale. Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa del disposto di cui all’art.1815, comma 2, c.c. non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, la applicazione degli interessi di mora, dovendo l’usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato.

Usura: la commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo del Taeg


Con la sentenza numero 15188 depositata il 20 giugno 2017 (e sotto allegata), la Suprema Corte ha ribadito che, come è ormai orientamento consistente:

“È da ritenere del tutto sicuro che l’onere recato dalla commissione di massimo scoperto esprima un costo del credito; e che, in quanto tale, lo stesso vada inserito nel conto delle voci rilevanti per la verifica dell’eventuale usurarietà dei negozi conclusi dall’autonomia del privati.” (Cass. n. 12028 del 2010; 28743/2010; 46669/2011).
È vero che ci sono state sentenze di diverso orientamento giuridico, ma è vero altresì che l’orientamento prevalente della Corte, sembra invece essere indirizzato nel considerare la CMS tra i costi legati all’erogazione del credito, e di conseguenza da considerare nel calcolo del TAEG e dell’usura.
Partendo da questa prospettiva, con l’introduzione, nella legge 2/2009 dell’articolo 2 bis comma 2, risulta automatico assumere, come regola, l’interpretazione autentica dell’articolo 644 del codice penale che chiarisce cosa rientra nel calcolo degli oneri indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme. (si cfr. Cass. 12028/2010).
Si legge sempre nella sentenza della Cassazione che: “la commissione di massimo scoperto integra quale costo addossato al debitore, una specifica forma di remunerazione del credito”.
Per quanto concerne la rilevabilità ed i limiti temporali per eccepire l’usura in un giudizio pendente, è principio ormai consolidato che la nullità, derivante dalla usurarietà nei contratti, può essere fatta valere in qualsiasi stato e grado del processo e finanche d’ufficio.
A tal proposito si ricordano alcune sentenze che hanno dichiarato quanto sopra detto, ovvero Cassazione n. 2910 del 2016 e Cassazione a SSUU n. 26242 del 2014.
Usura: la commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo del Taeg
La recente sentenza di Cassazione, fa specifico riferimento anche ad una precedente sentenza, sempre della Suprema Corte, sentenza n. 12028 del 2010, che aveva ben specificato quali sono gli oneri che rientrano nel calcolo dell’usura e del costo del denaro ex articolo 644 del codice penale, correggendo quindi una prassi amministrativa difforme a quello che invece dovrebbe essere per legge e, soprattutto, doveva essere.
Ai fini dell’usura, contano tutti gli oneri economici che risultano caricati sul cliente
È vero che la circolare della Banca d’Italia dichiarava che la commissione di massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG, fino al 2009 ovvero fino a quando è venuto a mutare l’orientamento della Banca d’Italia, ma è pur vero che la circolare si rivolge solo agli intermediari finanziari.
Le istruzioni della Banca d’Italia, sempre richiamate in difesa dagli Istituti bancari, non vengono prese in considerazione nell’ambito della normativa di cui alla Legge n. 108/96, ma sono rivolte esclusivamente agli intermediari finanziari.
Predette istruzioni, in pratica non hanno, nè propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell’autonomia dei privati.
Le circolari, e le istruzioni della Banca d’Italia, non rappresentano una fonte di diritti e obblighi nell’ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita in una circolare.
Usura: la commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo del Taeg
Non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari e le direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione.
Seppur le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia fin dal 1996 indicano che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG fino al 2009, le stesse aggiungono che essa viene rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali.
Se ne potrebbe dedurre dunque, da una corretta interpretazione, che la Banca d’Italia piuttosto che considerare irrilevante ai fini dell’usura la commissione di massimo scoperto, in realtà la consideri rilevante ma in maniera autonoma.
Sicuramente la circostanza che vi sia una continua indicazione della commissione di massimo scoperto nei decreti di rilevazione trimestrali è significativo.
D’altronde gli organi di vertice delle imprese bancarie hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, essendo loro attribuiti, dai relativi statuti, poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa.
Quindi in base alla interpretazione data dalla Cassazione, nella sentenza n. 15188/2017, la CMS va considerata al fine di quantificare l’effettivo costo del denaro sopportato dall’utente finale, e va considerata secondo quanto disposto dall’art. 644 c.p., secondo la legge 2/2009, e non a far data dal 2010, ma anche nei rapporti antecedenti.