La portata di tale pronuncia ha influito su numerose pronunce della giurisprudenza di merito che ne riprendono pedissequamente i principi e, senza ulteriori argomentazioni, accolgono nella risoluzione di controversie bancarie la soluzione della Suprema Corte[6].
Altre pronunce della giurisprudenza, aderendo alle precedenti sentenze della Cassazione Penale del 2010 e 2011 (Cassazione Penale, sez. II, 26 marzo 2010, n. 12028; 14 maggio 2010, n. 28743; sez. II, 23 novembre 2011, n. 46669) si sono discostate da quanto affermato da Cassazione Civile del 2016, ribadendo quanto già reiteratamente affermato da parte della giurisprudenza di merito antecedente alla Cassazione in parola[7], che la CMS vada considerata ai fini della determinazione del tasso soglia anche per il periodo precedente le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009.
La posizione assunta dalla Cassazione Civile 12965/16 ha, da ultimo, incontrato una pronta rettifica da parte della stessa I Sezione Civile (Cassazione Civile, sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806), che, pur non occupandosi direttamente dell’inclusione nella verifica dell’usura delle CMS applicate ai conti correnti ma delle spese assicurative applicate ai rapporti di finanziamento rateale, afferma la necessità di subordinare le Istruzioni della Banca d‘Italia alla normativa primaria (art. 644 c.p.), disconoscendo di fatto i principi posti a fondamento della Cassazione n. 12965/ 16.
Nello specifico la Cassazione Civile, 5 aprile 2017, n. 8806, riconoscendo il carattere di onnicomprensività fissato dall’articolo 644 del codice penale, nega i principi di omogeneità e simmetria che avevano contraddistinto la pronuncia del 2016 ed afferma che “la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall’articolo 644 del codice penale, nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito (…) Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse”. La Suprema Corte precisa che “detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario. L’unitarietà della regolamentazione – così come la centralità sistematica della norma dell’articolo 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificatamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell’art. 4)”.
Da tali premesse fa discendere la subordinazione all’articolo 644 del codice penale delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d’Italia: “La centralità sistematica della norma dell’articolo 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia”.
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