lunedì 18 gennaio 2021

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLE CESSIONARIE DEL CREDITO

 

Si sta consolidando una giurisprudenza che tende a sanzionare la legittimità attive delle società cessionarie dei crediti se manca la prova particolare della cessione del credito specifico.

Diverse sentenze recenti anche della stessa Cassazione affermano che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta



giovedì 17 dicembre 2020

 


L' Avv. Luigi Quintieri, viene nominato :Componente Comitato scientifico Diritto Creativo, presieduto dalla Prof. Elena Quarta docente della Scuola Superiore della Magistratura.

link: diritto creativo. it

giovedì 3 dicembre 2020

04 Dicembre ore 16 - Seminario di diritto bancario


 

giovedì 12 novembre 2020

WEBINAR USURA ED INTERESSI DI MORA



WEBINAR  PROMOSSO DA SINERGIA SRL IN TEMA DI USURA E TASSO DI MORA ALLA LUCE DELLA SENT. 19597/2020: RELATORE AVV. LUIGI QUINTIERI



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INFO                                                                                                             EXPARTEDEBITORIS