sabato 4 febbraio 2017

ONERE DELLA BANCA PROVARE LE SINGOLE RIMESSE PRESCRITTE


Importante sentenza del Tribunale di Milano pubblicata 11.01.2017 in tema di onere probatorio: incombe alla banca provare le singole rimesse prescritte.

lunedì 12 dicembre 2016

Mutuo a tasso variabile con parametro Euribor: è nulla la determinazione del tasso?

CONTRATTO DI MUTUO A TASSO VARIABILE CON PARAMETRO EURIBOR: E’ NULLA LA DETERMINAZIONE DEL TASSO?

Importante contributo scientifico dell'amico prof. Gregorio d' Amato che invito a leggere.

SOMMARIO: 1.Cos’è il tasso Euribor. 2. L’art. 118 TUB a presidio della variazione unilaterale del tasso di interesse per i contratti a tempo indeterminato. 3. L’Euribor ed i precedenti giurisprudenziali di merito. 4. Determinazione nei contratti di mutuo dell’interesse a carattere variabile. 5. Critica alla determinazione dell’interesse variabile tramite il parametro “Euribor”. 6. Compatibilità della normativa di cui all’art. 118 del TUB con la normativa comunitaria direttiva 93/13/CE. 7. Indagine della Commissione Europea per la determinazione del tasso Euribor, quale accordo di cartello fra banche. 8. Interpretazione delle norme della direttiva 93/13/CE da parte della Corte di Giustizia Europea.

Scarica il contributo integrale.

lunedì 14 novembre 2016

Importante sentenza della Corte d' Appello di Roma sull'usura bancaria


La corte di Appello di Roma, con sentenza n°4323 del 07/07/2016, ha stabilito in modo molto preciso che Le direttive dalla Banca d’Italia non sono vincolanti, L’assoggettabilità del tasso di mora della verifica dell’usura e che Il contratto è gratuito, se in usura, secondo quanto stabilisce l’Art.1815 del c.c.
Le direttive dalla Banca d’Italia non sono vincolanti, sebbene essa si sia pronunciata in maniera sfavorevole circa il tasso di mora.  Le sue direttive e pareri non hanno natura vincolante in materia e, quindi, costituiscono solo una metodologia di riferimento.
Il CTU nominato dal Giudice  ha evidenziato che, mentre il tasso di interesse pattuito per la restituzione della somma era pari al 7,95%, per gli interessi moratori era stato pattuito un tasso dell’11,95% e quindi superiore alla soglia applicabile ai sensi della Legge 108/96.
Questa tesi è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto che il tasso soglia riguardi anche gli interessi moratori in base al riferimento contenuto nell’art. I comma I dl n. 394/00 “agli interessi a qualunque titolo convenuti”. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’Art. 644 c.p. e dell’Art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora.
In conclusione, l’Art. 1815 prevede la conversione forzosa del mutuo da usurario in un mutuo gratuito. Infatti in caso di interessi usurari, la clausola è nulla e dunque non sono dovuti interessi ma solo il capitale prestato dal mutuante.
Nello specifico, con riferimento alla sentenza in oggetto, il Giudice ha considerato il debito residuo del cliente la sola quota capitale. In tal modo, gli interessi non sono stati considerati ed il soggetto dovrà restituire solo la differenza tra il capitale ricevuto e tute le rate già pagate.

venerdì 7 ottobre 2016

Irretroattività delle norme che determinano gli interessi.

 
Cassazione civile sez. I  17 agosto 2016 n. 17150  
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l’inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell’entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch’esso cristallizzato precedentemente.
Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass. S.U. n. 24418 del 2010) e ciò anche in consonanza con quanto poi disposto anche dall’art. 120, comma 2, lett. b), del TUB nel periodo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17 bis, approvato con modifiche con la L. 8 aprile 2016, n. 49.